PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali.
      2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:

          a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;

          b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

          c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;

          d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;

          e) la disciplina dei contributi sociali.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 e, con riferimento

 

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a ciascuno degli oggetti di delega previsti dal comma 2 del presente articolo, anche ai princìpi e criteri direttivi particolari previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
      4. Sono esclusi dalla delega di cui al comma 1 gli interventi di tipo assistenziale previsti nei casi in cui non sia riconosciuto il diritto ai trattamenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della disciplina del sistema degli ammortizzatori sociali).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) definizione di un sistema a due livelli: il primo relativo ai trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro; il secondo relativo ai trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore pubblico e del settore privato;

          b) introduzione di un unico istituto per ciascuno dei due livelli previsti alla lettera a), volto a sostituire, il primo, la cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo, l'indennità di disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione speciale edile e le concessioni in deroga;

          c) introduzione di misure volte a evitare che i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera a), numero 1), siano utilizzati come sostitutivi del licenziamento, apportando, in particolare, modifiche

 

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alla normativa vigente che prevedano la riduzione della durata e dei tassi di copertura rispetto all'ultimo stipendio, il divieto di utilizzo «a zero ore» e l'esclusione della possibilità di deroghe;

          d) estensione dei trattamenti di cui alla lettera a) ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

          e) previsione che le singole categorie di lavoratori autonomi, qualora decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare del trattamento in caso di cessazione dell'attività, comprensivo degli sgravi contributivi e dei contributi previsti a favore delle imprese che li assumono. Per i lavoratori parasubordinati, e in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti previsti dalla presente lettera è obbligatoria;

          f) previsione che il tasso di copertura dei trattamenti di cui alla lettera a) rispetto all'ultimo stipendio, nonché la loro durata, siano equi e tali da consentire l'effettiva attivazione degli strumenti per la ricerca di una nuova occupazione e per la partecipazione a percorsi formativi;

          g) previsione che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del lavoratore disoccupato di un patto di servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che lo impegni alla ricerca attiva del

 

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lavoro, ad accettare congrue offerte di lavoro e a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi competenti e preveda la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il medesimo lavoratore rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;

          h) previsione che l'autorizzazione all'erogazione dei trattamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'applicazione delle sanzioni siano affidati a un'agenzia nazionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrata con rappresentanti delle regioni, avente tra i propri fini istituzionali l'aumento delle condizioni di occupabilità dei disoccupati e la riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro, al fine di contenerli entro i termini di durata dei sussidi;

          i) riconoscimento alle imprese che dispongono licenziamenti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per il trattamento di disoccupazione qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità una congrua offerta di lavoro;

          l) previsione della possibilità per le regioni di disporre benefìci più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Governo

 

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si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

          b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni «a zero ore» e di deroghe;

          c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;

          d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

          e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 4 e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;

          f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.

 

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Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la riforma dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) istituzione di un unico trattamento assicurativo per lo stato di disoccupazione, denominato «indennità di disoccupazione», sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga previsti dalla normativa vigente, esteso a tutti coloro che, a prescindere dal settore e dall'attività, sono passati dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

          b) previsione che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, assicurati da almeno due anni, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati che abbiano versato i contributi conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, che abbiano maturato dodici contributi mensili o cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, per i lavoratori del settore edile, per i collaboratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché per i detenuti che abbiano maturato i contributi prima dell'arresto o in carcere, i requisiti di cui al

 

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periodo precedente sono ridotti a dieci contributi mensili o a quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nei due anni precedenti la data di licenziamento;

          c) estensione dell'indennità di disoccupazione ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

          d) garanzia di un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione e pari al 55 per cento dell'ultimo salario lordo percepito dal settimo al diciottesimo mese nonché di un reddito minimo, aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'andamento dei prezzi rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari a 500 euro per la durata massima di sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;

          e) previsione che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sia vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un patto di servizio che stabilisca i reciproci obblighi del servizio competente e del disoccupato, che impegni quest'ultimo all'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla ricerca attiva del lavoro, a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. Nel caso in cui lavoratore rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente senza giusto motivo, oppure non accetti le offerte di lavoro congrue rispetto al suo profilo professionale, anche

 

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a termine, con le garanzie e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, prevedere la sospensione per almeno tre mesi o la decadenza dal trattamento di disoccupazione in relazione alla gravità dell'addebito, stabilendo i casi in cui sono disposti i due tipi di sanzione;

          f) previsione che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione debba essere presentata dal lavoratore al centro per l'impiego competente, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro e alla sottoscrizione del patto di servizio di cui alla lettera e);

          g) previsione che il patto di servizio definisca: i servizi erogati dal centro per l'impiego o da un soggetto pubblico o privato accreditati; gli impegni assunti dal lavoratore per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per la partecipazione a interventi formativi o a progetti proposti dai servizi per l'impiego; i doveri del lavoratore, in particolare per quanto riguarda la sua immediata disponibilità all'accettazione di una congrua offerta di lavoro; le sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);

          h) previsione che il centro per l'impiego, dopo aver verificato la conformità formale della domanda del lavoratore alle disposizioni di legge, comunichi all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6 i dati anagrafici e professionali del medesimo lavoratore ai fini della loro successiva trasmissione all'INPS per la valutazione di merito e per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;

          i) previsione che il centro per l'impiego comunichi, altresì, all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati i nominativi dei lavoratori inadempienti, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);

 

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          l) previsione che l'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati notifichi all'INPS i nominativi dei lavoratori inadempienti e i motivi dell'inadempienza, affinché l'Istituto provveda a sospendere l'erogazione del sussidio o a sancirne la decadenza, valutate le comunicazioni ricevute dalla medesima Agenzia, dandone comunicazione agli interessati;

          m) previsione che l'impresa o l'agenzia per il lavoro che assume un lavoratore disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione abbia diritto, oltre che agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, di un contributo pari al 100 per cento del sussidio residuale maturato dal lavoratore nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di un contributo pari al 50 per cento del sussidio residuale maturato nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo di almeno due anni; riconoscimento, altresì, alle imprese che dispongono un licenziamento della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per l'indennità di disoccupazione dovute qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità un'offerta di lavoro, anche a termine, adeguata al suo profilo professionale.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per l'estensione volontaria ai lavoratori autonomi dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4

 

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quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;

          b) previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera a) possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6;

          c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) previsione che il ruolo di Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, di seguito denominate «Agenzia», sia affidato all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Italia Lavoro Spa»;

 

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          b) previsione che l'Agenzia, operando in accordo con le regioni, persegua le finalità di promuovere lo sviluppo delle politiche attive per l'occupabilità, per il reinserimento dei lavoratori aventi diritto ai trattamenti di cui agli articoli 3 e 4, per la riduzione dei tempi medi di rientro nel mercato del lavoro e per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale;

          c) assegnazione all'Agenzia dei compiti di gestire e di coordinare il processo di erogazione dell'indennità di disoccupazione, in collaborazione con le regioni e con le province; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per la progettazione e per l'erogazione dei servizi per la formazione e per il ricollocamento dei beneficiari del trattamento di disoccupazione, quali accoglienza, percorsi di orientamento, adeguamento delle competenze professionali, accompagnamento professionale, promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione d'impresa, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge, nonché, per quanto di propria competenza, con atti di indirizzi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza, nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito,

 

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per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni;

          d) previsione di forme e modalità di rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organismi dirigenti o d'indirizzo dell'Agenzia;

          e) previsione che l'Agenzia tenga un elenco aggiornato, in collaborazione con i centri per l'impiego, dei nominativi e dei curriculum dei lavoratori disoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio nella borsa continua nazionale del lavoro di cui alla lettera c), registrando tutte le variazioni sullo stato occupazionale, fatto salvo il diritto dell'interessato di aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, con esclusione della possibilità di non rendere pubblica la propria disponibilità a ricevere offerte di lavoro;

          f) affidamento all'Agenzia del compito di creare un sistema informativo di monitoraggio e valutazione, statistici e qualitativi, delle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione, delle attività di reinserimento dei disoccupati, dell'efficacia e del gradimento delle politiche attive per il lavoro da parte dei disoccupati beneficiari del trattamento di disoccupazione e delle imprese, che comprenda anche un'analisi delle sanzioni erogate nei confronti dei lavoratori inadempienti, attraverso un rapporto semestrale da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Parlamento, alle regioni e alle province;

          g) istituzione di un fondo, da finanziare tramite la fiscalità generale, per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei contributi sociali).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), il Governo

 

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si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'autosufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5, intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;

          b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;

          c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi sociali per i trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 confluiscano in due appositi fondi, denominati «Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversone aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro» e «Fondo per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro», assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.

Art. 8.
(Copertura finanziaria. Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e sua parificazione per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici).

      1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa previdenziale ai sensi di

 

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quanto previsto dai 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
      2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
      3. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
      4. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
      5. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
      6. All'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e al comma 7» sono soppresse.
      7. L'articolo 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
      8 La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      9. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.